Caso Diciotti; a quanto pare, ancora una volta, l’Italia non sa fare lo Stato ed il suo governo paga le conseguenze per aver esercitato la propria sovranità. L’esodo di migranti, che ormai da anni sta tormentando le nostre coste, non è un mistero né una novità, rappresenta un problema rilevante. Problema la cui soluzione necessita di una presa di posizione dura e ferma.
Il Ministro dell’Interno Salvini, in merito al caso diciotti, ha dimostrato, nelle ultime settimane, di essere quella risposta ferma e risoluta degna di uno Stato sovrano e nazionale che si rispetti. Il problema, però, è stato nelle modalità mediante le quali si è rivendicato il diritto del nostro Paese alla difesa dei propri confini. Semplicemente, e in due parole, o sei gli Stati Uniti d’America, o certe cose non le puoi davvero fare. Non le puoi fare, almeno agli occhi della Comunità mondiale.
Solo gli Stati Uniti d’America, infatti, possono permettersi di violare apertamente delle norme di diritto internazionale, calpestare i diritti umani di popoli interi e uscirne a testa alta sotto il plauso della democrazia.
L’Italia si è trovata a soccorrere l’ imbarcazione Acquarius con 190 migranti a bordo, per mezzo della nave della Guardia Costiera U.Diciotti, a cavallo dello scorso Ferragosto. L’imbarcazione carica di migranti, provenienti per lo più dell’Africa, è passata nei pressi di Malta ed è stata lasciata transitare sulla base di una clausola di diritto internazionale la quale afferma, espressamente, che se un’imbarcazione non chiede aiuto e non presenta gravi condizioni di pericolo (distress) le autorità del posto non sono obbligate ad intervenire e devono anzi rispettare il diritto dell’imbarcazione in questione a solcare liberamente le acque marittime.
“Uno Stato ha l’obbligo di intervenire in soccorso qualora
vi sia una ragionevole certezza che un’imbarcazione sia minacciata
da grave ed imminente pericolo e richieda immediata assistenza”
(Convenzione di Amburgo 79).
A sua difesa il Ministro dell’Interno maltese, Michael Ferrugia, ha affermato che, non solo l’imbarcazione carica di migranti non mostrava evidenti situazioni di pericolo, ma i passeggeri hanno rifiutato apertamente l’intervento di soccorso ed è pertanto parso opportuno lasciar proseguire la tratta fino, guarda caso, alle coste italiane.
A questo punto sorge il problema per cui l’Italia, si è incastrata con le proprie mani. Interpretando differentemente la Convenzione Amburgo 79 ha lasciato che la Diciotti della Guardia Costiera intervenisse, in via preventiva, a soccorso dell’imbarcazione e dei suoi passeggeri. Va altresì considerato che, sempre la Convenzione di Amburgo, afferma l’obbligo, una volta soccorsa un’imbarcazione straniera ritenuta in difficoltà, di recarsi presso il porto sicuro più vicino, nel nostro caso si sarebbe trattato di quello catanese, e far poi sbarcare in sicurezza i passeggeri.
In merito al caso Diciotti non giocano a favore del nostro Salvini neppure le Convenzioni di Chicago (1944) e di UNCLOS (1994) secondo le quali una nave, che batta bandiera di uno Stato, è da considerarsi a tutti gli effetti territorio sovrano di quello Stato.
Ecco dunque come mai, a causa del caso Diciotti, l’attuale Ministro dell’Interno italiano si trovi ora a doversi difendere dalle accuse di arresto illegale, abuso d’ufficio e sequestro di persona. Mentre si attendono gli esiti di quella che sembra ormai profilarsi come l’ennesima maledizione per la stabilità e la credibilità della sovranità italiana, urge riflettere in merito a come il nostro Paese sia sempre vergognosamente diviso al proprio interno. Al di là di una Unione Europea che non aspetta l’occasione più propizia per screditare il Tricolore, troviamo una magistratura, tutta italiana, che mette il carico da undici su una questione delicata che richiederebbe invece una certa collaborazione.
In merito al caso Diciotti occorrerebbe cooperare tutti insieme al fine di trovare una soluzione rapida ed efficace superando le squallide contrapposizioni politiche ed ideologiche.
Se pure è vero che, in base alla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul Diritto internazionale delle acque marittime, uno Stato ha piena Sovranità in merito a quanto si verifichi su un’imbarcazione civile recante propria bandiera, è altrettanto vero che per la medesima convenzione abbordare una nave straniera è illegale e assolutamente ingiustificato a meno che non si tratti di pirateria.
Nella specificità del caso Diciotti, lo scopo di aver avvicinato l’imbarcazione carica di migranti sarebbe dovuto essere recarli in salvo al porto franco più vicino (Convenzione di Amburgo 79), invece l’operazione ha assunto i connotati, certo non voluti, di vero e proprio sequestro e detenzione.
Bibliografia:
- Ius In Itinere: http://www.iusinitinere.it/nave-aeromobile-concetto-nazionalita-4989
- IlPost, Sabato 25 Agosto 1918, https://www.ilpost.it/2018/08/25/salvini-indagato-diciotti/
- Droits maritimes, Jean-Pierre Beurier & al., Ed. Dalloz-Sirey (Parigi), 2ª Ed. 2008, 1216 p.
- Cours de droit maritime, P. Angelelli & Y. Moretti, Ed. InfoMer (Rennes), 2008, 350 p
- Antonio Cassese, Diritto internazionale, il Mulino, 2006
- Benedetto Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, 2018
- Convenzioni DI Montego Bay, 1982
- Convenzione UNCLOS, 1994 (art. 91)
- Convenzione di Chicago, 1944 (art.17)
- Convenzione Amburgo 79